Senza polizza CAT NAT perdi gli incentivi? Cosa è già in vigore e cosa no
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«Chi non ha la polizza catastrofale perde i bandi.» È la frase che circola di più sull'obbligo introdotto dalla L. 213/2023, e la ripetevamo anche noi. È vera a metà. Non esiste una regola unica che escluda l'impresa scoperta da tutte le agevolazioni: ne esistono tre, di forza molto diversa, ciascuna con il suo campo di applicazione e la sua data di partenza. Per sapere se una domanda precisa è a rischio bisogna capire quale delle tre la riguarda.
Questo articolo lo fa misura per misura, sui testi in vigore al 26 ottobre 2026. Per le altre conseguenze dell'inadempimento (la sanzione IVASS alle compagnie, i rapporti con le banche) c'è l'articolo su cosa succede se non stipuli la polizza.
1. La legge: «si deve tener conto», non «è escluso»
Il comma 102 dell'art. 1 della L. 213/2023 dice che dell'inadempimento «si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali». Non dice come. Il MIMIT, nelle risposte alle domande frequenti, ne ha tratto due conseguenze esplicite:
- la norma non è autoapplicativa: ogni amministrazione che gestisce una misura deve stabilire con un proprio atto come tiene conto dell'inadempimento;
- non è retroattiva: vale dalla data di quell'atto (o dalla data che l'atto indica), non per le agevolazioni già ottenute prima.
Le date di decorrenza seguono quelle dell'obbligo: per le medie e le piccole imprese dal giorno in cui sorge l'obbligo stesso, per le grandi novanta giorni dopo il 31 marzo 2025 (DL 39/2025, art. 1 cc. 2-3). In concreto: finché l'ente che gestisce un bando non ha recepito la regola, il c. 102 da solo non blocca la domanda.
2. Il decreto MIMIT del 18 giugno 2025: 11 strumenti, già operativo
Il primo atto di recepimento è del MIMIT. Con il decreto ministeriale 18 giugno 2025 (comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2025) la polizza diventa requisito di accesso per gli strumenti della Direzione generale per gli incentivi alle imprese elencati all'art. 1 c. 4:
- Contratti di sviluppo
- Mini contratti di sviluppo
- Aree di crisi industriale (L. 181/1989)
- Nuova Marcora (cooperative)
- Smart & Start Italia
- Ricerca e sviluppo per l'economia circolare
- Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali
- Economia sociale
- Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI
- Finanziamento di start-up (DM 11 marzo 2022)
- Start-up e venture capital per la transizione ecologica
Il requisito vale per le domande presentate a partire da queste date:
- Grandi imprese: dal 30 giugno 2025
- Medie imprese: dal 2 ottobre 2025
- Micro e piccole imprese: dal 1° gennaio 2026
Il dettaglio che sfugge più spesso è al comma 3: la polizza deve esistere ancora quando arriva l'erogazione, e viene verificata in quel momento. Un'impresa che stipula per presentare la domanda e poi lascia scadere la copertura prima dell'incasso rischia di vedersi negare il pagamento di un'agevolazione già concessa. Con i tempi tipici dei contratti di sviluppo, fra domanda ed erogazione possono passare più rinnovi annuali.
Lo stesso MIMIT ha precisato che l'elenco non è chiuso: copre le misure disciplinate da decreti del solo Ministro, mentre per quelle definite insieme ad altri ministeri l'adeguamento è in corso.
3. Il Codice degli incentivi: la regola più netta, ma solo dal 2026
Il D.Lgs. 27 novembre 2025 n. 184, in vigore dal 1° gennaio 2026, è la disciplina generale degli incentivi alle imprese. L'art. 9 c. 1 elenca i casi in cui l'accesso alle agevolazioni è «sempre precluso» (fra gli altri antimafia, interdittive, DURC irregolare, delocalizzazioni) e alla lettera f aggiunge l'inadempimento dell'obbligo di polizza catastrofale. Qui l'amministrazione non ha margine: se il bando ricade nel Codice, l'impresa scoperta è fuori.
Tre limiti, però:
- Vale per i bandi pubblicati dal 1° gennaio 2026. L'art. 25 c. 1 applica le regole sull'attuazione degli incentivi, art. 9 compreso, ai bandi non ancora pubblicati a quella data; per quelli già pubblicati restano le disposizioni precedenti. Le misure «a sportello» aperte prima del 2026 possono quindi restarne fuori: per loro conta il livello 2 o il bando stesso.
- Non vale per i crediti d'imposta automatici. La stessa lettera f esclude dall'esclusione gli incentivi fiscali richiamati dall'art. 1 c. 2, cioè quelli che non prevedono attività istruttorie valutative (comprese le misure in cui il controllo si limita alla capienza delle risorse stanziate). Un credito d'imposta a fruizione automatica non si perde per effetto del Codice; resta da leggere la sua disciplina di settore.
- Non vale per gli incentivi contributivi. Attenzione al termine: nel Codice sono gli sgravi sui contributi previdenziali (per esempio le decontribuzioni sulle assunzioni), non i contributi a fondo perduto. Un bando a fondo perduto pubblicato nel 2026 ricade pienamente nell'esclusione.
Per i bandi regionali il Codice chiede alle regioni a statuto ordinario di conformarsi nei propri ordinamenti (art. 1 c. 3): la regola arriva, ma attraverso le norme regionali e i singoli bandi. Per una misura regionale la fonte da leggere è il bando.
E la Nuova Sabatini?
È la misura citata più spesso come esempio di esclusione, ed è l'esempio sbagliato. Al 26 ottobre 2026, per la Nuova Sabatini il requisito non è ancora in vigore: il MIMIT lo introdurrà con un decreto interministeriale in fase di finalizzazione. Lo scrive il MIMIT nella scheda ufficiale della misura, aggiornata a metà ottobre 2026. La Sabatini non compare fra gli 11 strumenti del decreto di giugno 2025 perché è disciplinata da un decreto interministeriale, ed è proprio la categoria per cui l'adeguamento è ancora in corso.
Non è un motivo per rimandare la polizza. Il decreto è annunciato, e chi investe in macchinari con la Sabatini fa di solito domande ricorrenti: alla prossima potrebbe servire. Ma oggi una domanda Sabatini non viene respinta per la sola mancanza della polizza catastrofale, e chi sostiene il contrario sta anticipando una regola che non c'è ancora.
Dopo un evento: aiuti pubblici e immobili abusivi
Il c. 102 nomina espressamente anche gli aiuti stanziati «in occasione di eventi calamitosi e catastrofali». Vale la stessa logica del livello 1: se ne deve tener conto, e il modo lo stabilisce il provvedimento che stanzia i fondi dopo l'alluvione o il terremoto. È ragionevole aspettarsi che l'impresa che doveva assicurarsi e non l'ha fatto venga dopo le altre, o resti esclusa, ma non c'è una norma generale che lo stabilisca in anticipo.
C'è invece una regola netta per gli immobili costruiti o ampliati senza titolo edilizio, e non sanati né in corso di sanatoria. Le compagnie non sono tenute ad assicurarli, e il c. 106 stabilisce che per questi immobili «non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche», anche dopo una calamità. Qui la polizza non c'entra: l'esclusione dipende dalla regolarità edilizia.
Il quadro in una tabella
| Misura | Senza polizza | Fonte |
|---|---|---|
| Gli 11 strumenti DGIAI del DM 18 giugno 2025 | Domanda non ammissibile; la polizza deve esserci anche quando arriva l'erogazione | DM 18/6/2025 |
| Bandi pubblicati dal 1° gennaio 2026 (fondo perduto, finanziamenti agevolati, garanzie) | Accesso sempre precluso | D.Lgs. 184/2025, artt. 9 e 25 |
| Bandi pubblicati prima del 2026 | Valgono le regole del bando e, se l'amministrazione l'ha recepito, il c. 102 | FAQ MIMIT |
| Nuova Sabatini | Oggi nessuna esclusione: decreto di adeguamento in arrivo | scheda MIMIT |
| Crediti d'imposta senza istruttoria valutativa | L'esclusione del Codice non opera | D.Lgs. 184/2025, art. 1 c. 2 e art. 9 |
| Sgravi sui contributi previdenziali | L'esclusione del Codice non opera | D.Lgs. 184/2025, art. 9 |
| Aiuti dopo un'alluvione, un sisma o una frana | Se ne tiene conto, nei modi decisi dal provvedimento che li stanzia | L. 213/2023, c. 102 |
| Immobili abusivi, quindi non assicurabili | Nessun indennizzo, contributo o agevolazione pubblica | L. 213/2023, c. 106 |
Testi verificati su Normattiva e sul sito MIMIT il 26 ottobre 2026.
Come si dimostra la copertura
Nei moduli di domanda la copertura si attesta di regola con una dichiarazione sostitutiva, che l'amministrazione può controllare in qualunque fase, anche a campione e comunque in caso di dubbio (D.Lgs. 184/2025, art. 18; d.P.R. 445/2000, art. 71). Una dichiarazione non veritiera fa decadere dai benefici ottenuti (d.P.R. 445/2000, art. 75) e ha conseguenze penali (art. 76). Conviene quindi avere pronti:
- polizza e quietanza del premio, con le date di copertura che includono quella della domanda;
- l'elenco dei beni assicurati: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature, con le somme assicurate a valore di ricostruzione o di rimpiazzo (c. 101);
- la prova che la polizza copre tutti e cinque gli eventi: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni;
- per le misure del decreto MIMIT, un promemoria della scadenza annuale: la copertura va mantenuta fino all'erogazione.
Prima di presentare una domanda: tre domande da farsi
- La misura è fra gli 11 strumenti MIMIT? Se sì, la polizza è requisito di accesso e di erogazione.
- Il bando è stato pubblicato dal 1° gennaio 2026? Se sì, e non è un credito d'imposta automatico né uno sgravio contributivo, si applica il Codice: senza polizza l'accesso è precluso.
- Cosa dice il bando? Per tutto il resto, comprese le misure regionali e quelle aperte prima del 2026, la regola è quella scritta nel bando e negli atti con cui l'ente ha recepito il c. 102.
In tutti e tre i casi, una polizza stipulata in fretta solo per poter fare domanda rischia di essere la peggiore possibile: massimali sotto il valore di ricostruzione, scoperti al limite del 15%, beni dimenticati. Prima di firmare vale la pena sapere quanto vale davvero il rischio dell'immobile e confrontarlo con il premio proposto.
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Riferimenti normativi
- L. 213/2023, art. 1 cc. 101 (obbligo, cinque eventi, valore di ricostruzione), 102 (incentivi), 106 (immobili non assicurabili).
- DL 39/2025 convertito in L. 78/2025, art. 1 cc. 2-3: decorrenza del c. 102 per dimensione d'impresa.
- DM MIMIT 18 giugno 2025, artt. 1-2: requisito per gli strumenti DGIAI.
- D.Lgs. 184/2025 (Codice degli incentivi), artt. 1 c. 2, 9 c. 1 lett. f, 18 e 25 c. 1.
- d.P.R. 445/2000, artt. 71, 75 e 76: controlli e dichiarazioni non veritiere.
- MIMIT, FAQ sulle polizze catastrofali e scheda Nuova Sabatini.
Leggi anche: Scadenze della polizza catastrofale obbligatoria.
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative generali e non costituisce consulenza legale, fiscale o di intermediazione assicurativa ex D.Lgs. 209/2005. Il quadro degli incentivi cambia con i decreti di recepimento: prima di presentare una domanda verifica il bando con il tuo commercialista o consulente.