Primo rinnovo della polizza CAT NAT: le 6 cose da controllare prima di firmare di nuovo
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Nella prima metà del 2026 centinaia di migliaia di imprese italiane hanno stipulato la polizza catastrofale per rispettare l'obbligo introdotto dalla L. 213/2023. Molte l'hanno fatto sotto scadenza, accettando la prima proposta disponibile: era la cosa razionale da fare, perché il rischio di restare inadempienti era concreto e il tempo per confrontare le offerte non c'era.
Quelle polizze hanno durata annuale. Chi ha firmato a gennaio 2026 arriva a scadenza a gennaio 2027; chi ha firmato entro il 31 marzo, arriva a marzo. È la prima occasione in cui la scelta si può fare con calma — e, cosa meno ovvia, è il momento in cui il contratto si adegua alle regole vigenti: l'art. 11 del DM 18/2025 prevede che le polizze già in essere si allineino alle disposizioni al primo rinnovo utile, o al primo quietanzamento se il premio è frazionato.
Perché il premio può cambiare (e non è arbitrio della compagnia)
Il decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2026, in vigore dal 14 marzo 2026, ha aggiornato le modalità operative degli schemi assicurativi: fra le altre cose definisce i criteri di individuazione degli eventi, le modalità di calcolo e adeguamento periodico dei premi, i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle compagnie e il coordinamento con l'IVASS.
Tradotto: al rinnovo il premio può muoversi, e può muoversi legittimamente. Quello che resta tuo è il diritto di capire perché. Se il premio sale del 30% mentre il tuo immobile non è cambiato, la spiegazione sta nel modello di rischio della compagnia, nella sua capacità residua di assunzione, o nella tariffazione della tua zona — non nell'aria. Avere una stima indipendente del premio tecnicamente equo serve esattamente a questo: non a dire alla compagnia che sbaglia, ma a sapere se sei dentro il range fisiologico o fuori.
Le sei verifiche, in ordine di quanto ti costano se le salti
1La somma assicurata è ancora il valore di ricostruzione?
È l'errore più frequente e il più costoso. La somma assicurata dovrebbe corrispondere al costo di ricostruire il fabbricato a nuovo, non al suo valore di mercato né al valore contabile residuo. Sono tre numeri diversi, e per un capannone ammortizzato o un immobile in una zona a bassa domanda immobiliare possono divergere in modo drammatico. Se la somma è sotto il valore di ricostruzione scatta la sottoassicurazione ex art. 1907 c.c.: l'indennizzo viene ridotto in proporzione, e la riduzione si applica su un danno che magari non era nemmeno totale.
2I costi di costruzione sono cresciuti: la somma li ha seguiti?
Una somma assicurata scritta nel 2026 e rinnovata identica nel 2027 è una somma che, in termini reali, si è ridotta. L'indice ISTAT dei costi di costruzione dei fabbricati residenziali è cresciuto di circa il 20% rispetto al 2019, e continua a muoversi. Molte polizze prevedono un adeguamento automatico indicizzato: verifica se la tua ce l'ha e su quale indice è agganciato. Se non ce l'ha, il rinnovo è il momento per aggiornare il valore a mano — altrimenti la sottoassicurazione arriva per inerzia, senza che nessuno abbia deciso niente.
3Franchigia e scoperti: dove sono, e quanto pesano davvero
Il regolamento attuativo (DM 18/2025) pone un tetto alla franchigia: non può superare il 15% del danno. Un tetto non è un obiettivo, però: fra una franchigia al 5% e una al 15% la differenza, su un danno da 200.000 €, è 20.000 € di tasca tua. Al rinnovo verifica se la franchigia è espressa in percentuale del danno o in importo fisso, se c'è un minimo, e se ci sono scoperti distinti per singolo evento. Un premio più basso ottenuto alzando la franchigia non è un risparmio: è un trasferimento di rischio su di te, e va confrontato con quanto quel rischio vale.
4Cosa copre esattamente, evento per evento
L'obbligo riguarda i danni materiali diretti ai beni d'impresa causati da sismi, alluvioni, inondazioni, esondazioni di fiumi, laghi e bacini naturali o artificiali, e frane. Le formulazioni contrattuali però differiscono nei dettagli che contano: il trasporto di sedimenti, il ristagno d'acqua, il cedimento del terreno conseguente a saturazione, i danni da fango. Se il tuo immobile è in una zona classificata a pericolosità idraulica, quelle righe non sono clausole di contorno: sono la differenza fra un indennizzo e un contenzioso.
5Contenuto e fermo attività: fuori dall'obbligo, dentro il tuo rischio
L'obbligo copre terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature. Non copre le scorte, e non copre il mancato reddito del periodo in cui non puoi lavorare. Per un'attività produttiva o ricettiva quelle due voci possono valere più del fabbricato: dopo un sisma, il cantiere e la riapertura non durano una settimana. Il rinnovo è il momento naturale per decidere se estendere la copertura, con un numero in mano invece che a sensazione — la nostra valutazione stima anche contenuto e business interruption oltre al fabbricato.
6La continuità della copertura, senza buchi di un giorno
L'obbligo non si esaurisce con la prima stipula: è uno stato in cui l'impresa deve trovarsi. Un buco fra la scadenza della vecchia polizza e la decorrenza della nuova è un periodo in cui, formalmente, non sei coperto — e in cui un evento ti trova senza indennizzo e senza i requisiti che servono per accedere ad agevolazioni pubbliche. Verifica la data di effetto della nuova polizza, l'eventuale tacito rinnovo, e se il pagamento è frazionato controlla le date di quietanzamento: la copertura segue quelle, non le tue intenzioni.
Se non hai ancora stipulato: cosa rischi adesso
Le scadenze sono decorse per quasi tutte le categorie: 31 marzo 2025 per le grandi imprese, 1° ottobre 2025 per le medie, 1° gennaio 2026 per piccole e micro, 31 marzo 2026 per le micro e piccole del turistico-ricettivo e della somministrazione (proroga introdotta dal Milleproroghe 2026, DL 200/2025 convertito nella L. 26/2026). L'unica ancora aperta è quella di pesca e acquacoltura, portata al 31 dicembre 2026 dal DL 25/2026 (art. 9 c. 6, convertito in L. 59/2026).
Non c'è una multa che arriva per posta, e questo ha generato l'idea che l'inadempimento sia indolore. Non lo è: il D.Lgs. 184/2025 esclude gli inadempienti dalle agevolazioni pubbliche, e la verifica avviene quando presenti la domanda — cioè nel momento peggiore, quando il bando è aperto e i tempi sono quelli del bando. A questo si aggiunge l'impossibilità di accedere a eventuali ristori dopo un evento. Sul dettaglio abbiamo scritto una pagina apposita.
Arriva al rinnovo con un numero, non con una sensazione
La valutazione catastima stima la Perdita Annuale Media del tuo immobile in euro/anno partendo dalla pericolosità sismica MPS04 INGV e dalle mosaicature ISPRA per alluvione e frana, e la traduce in un premio tecnicamente equo con cui confrontare la proposta che hai sul tavolo. Gratuita, senza registrazione, in 2 minuti.
Questo articolo è informativo e non costituisce consulenza assicurativa, legale o fiscale, né attività di intermediazione ex D.Lgs. 209/2005. Per la verifica della conformità del tuo contratto rivolgiti al tuo broker o alla compagnia.
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