Polizza catastrofale obbligatoria per SRL e piccole imprese: cosa devi fare ora
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Dal 1° gennaio 2026 tutte le piccole e micro imprese italiane — comprese le SRL — sono tenute a stipulare una polizza contro i rischi catastrofali a copertura di terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature. L'obbligo nasce dall' art. 1 c. 101 della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ed è stato dettagliato dal DM 18 del 30 gennaio 2025 per gli schemi assicurativi e dal DL 39/2025 convertito in L. 78/2025 per le scadenze scaglionate.
Se ti trovi qui probabilmente sei in una di queste situazioni: hai ricevuto un preventivo e vuoi capire se è equo; non hai ancora stipulato nulla e ti chiedi cosa rischi; stai per partecipare a un bando pubblico e ti hanno chiesto di esibire la polizza. Questa pagina copre tutti e tre i casi.
Per le piccole/micro imprese l'obbligo è già scattato
La scadenza del 1° gennaio 2026 è passata. Non sei in una fase preparatoria: sei in inadempimento normativo finché non stipuli. Le conseguenze pratiche non sono multe ma esclusioni — vedi sotto. Le coperture sono disponibili sul mercato: tutte le principali compagnie italiane hanno prodotti CAT NAT conformi al DM 18/2025.
Cosa dice la legge, in concreto
L'obbligo si applica a tutte le imprese iscritte al Registro Imprese ai sensi dell'art. 2188 del Codice Civile. Sono escluse soltanto le imprese agricole, che hanno un regime parallelo gestito da AGRICAT attraverso il Fondo Mutualistico Nazionale. Tutte le altre — SPA, SRL incluse SRLS, SNC, SAS, ditte individuali con beni strumentali, cooperative — rientrano nell'obbligo.
Le scadenze sono state scaglionate per dimensione d'impresa secondo i criteri della Raccomandazione UE 2003/361/CE:
| Tipologia | Soglie | Obbligo in vigore dal |
|---|---|---|
| Grandi imprese | >250 dip. o >€50M fatturato | 31 marzo 2025 |
| Medie | 50-250 dip., €10-50M fatturato | 1° ottobre 2025 |
| Piccole e micro | <50 dip., <€10M fatturato | 1° gennaio 2026 |
| Turistico-ricettive, somministrazione, pesca/acquacoltura | Micro/piccole dedicate | 31 marzo 2026 |
La maggior parte delle SRL italiane rientra nelle categorie piccola o micro: per loro l'obbligo decorre da gennaio 2026 (o marzo 2026 se sono ristoranti, hotel, B&B, attività di pesca). Le proroghe del DL 200/2025 "Milleproroghe" convertito in L. 26/2026 hanno aggiustato alcune sotto-categorie (turistico-ricettive in particolare), ma le date di cui sopra sono quelle attuali al maggio 2026.
Cosa deve coprire concretamente la polizza
Il DM 18/2025 fissa lo schema minimo. La polizza deve coprire i beni iscritti all'attivo dello stato patrimoniale ai punti B.II.1, B.II.2 e B.II.3 contro i quattro eventi previsti dalla norma:
- • Terreni e fabbricati (B.II.1)
- • Impianti e macchinari (B.II.2)
- • Attrezzature industriali e commerciali (B.II.3)
- • Terremoto
- • Alluvione
- • Frana
- • Inondazione
Somme assicurate, franchigia, scoperti
La somma assicurata per i fabbricati deve essere almeno pari al valore di ricostruzione a nuovo: non il valore di mercato, non il valore catastale, ma il costo effettivo per ricostruire l'immobile a regola d'arte. Per macchinari e attrezzature il riferimento è il valore corrente di rimpiazzo. La franchigia massima ammessa è il 15% del danno: oltre questa soglia la polizza non è conforme. La compagnia può proporne una più bassa (5%, 10%); a parità di tutto, una franchigia più bassa significa premio più alto.
Attenzione a due voci che il DM non obbliga ma le compagnie spesso inseriscono: gli scoperti(percentuale del danno a carico dell'assicurato in aggiunta alla franchigia) e i massimali per evento (tetto al risarcimento per singolo evento). Un massimale molto basso può rendere la copertura formalmente conforme ma economicamente irrilevante in caso di sinistro grave.
Business Interruption: non è obbligatorio ma serve quasi sempre
Il DM 18/2025 obbliga solo la copertura dei beni. La perdita di ricavi per fermo attività (Business Interruption) e i costi aggiuntivi per la prosecuzione dell'impresa restano facoltativi. Ma per la maggior parte delle PMI — soprattutto manifattura, retail, horeca — la perdita economica reale di un sisma o di un'alluvione è dominata dal mancato ricavo, non dai danni materiali. Una valutazione completa del rischio dovrebbe includere almeno una stima della perdita per business interruption rispetto al danno fabbricato.
Come capire se il premio proposto è equo
Il premio tecnicamente corretto di una polizza CAT NAT si costruisce a partire dalla Perdita Annuale Media (PAM) dell'immobile, cioè il costo atteso medio annuo dei danni considerando la probabilità e l'intensità di tutti gli eventi possibili. La compagnia aggiunge poi caricamenti per:
- Safety loading— copre l'incertezza sulla coda della distribuzione (eventi rari ma costosi). Tipicamente +5-10%.
- Costi amministrativi — distribuzione, gestione sinistri, riassicurazione. +5-10%.
- Margine di profitto della compagnia. +5%.
Il caricamento totale fisiologico è quindi nell'ordine del +15-25% sulla PAM. Se la compagnia ti propone un premio annuo che è 2-3 volte la PAM stimata, qualcosa non torna: o il loro modello pricing è prudenziale al massimo, o stanno sfruttando l'urgenza normativa. È il momento di chiedere un secondo preventivo.
Esempio numerico
SRL con capannone in muratura ordinaria a Cesena (RA), 800 m², costruzione 1985, valore di ricostruzione €640.000. Profilo di rischio dominato dall'alluvione (PAI fascia P3 per il bacino del Savio). PAM stimata tipicamente in centinaia di euro/anno per fabbricati ordinari in pianura padana romagnola; il valore esatto dipende dalla micro-localizzazione (distanza dall'alveo, quota sul piano campagna) e dai parametri costruttivi (qualità muratura, manutenzione). Premio equo atteso: PAM + 20-25% di caricamenti. Calcolo il numero esatto per il tuo immobile reale sul nostro motore → ottieni una valutazione.
Cosa rischi davvero se non sei in regola
La L. 213/2023 e i decreti attuativi non prevedono multe dirette per l'impresa inadempiente. Le sanzioni sono indirette e colpiscono dove fa più male: l'accesso al credito agevolato e ai contributi pubblici.
Esclusione da agevolazioni pubbliche
Il D.Lgs. 184/2025 in vigore dal 1° gennaio 2026 stabilisce che le imprese non assicurate contro i rischi CAT NAT sono escluse da:
- Nuova Sabatini (acquisto beni strumentali)
- Transizione 5.0 (transizione energetica e digitale)
- Contributi a fondo perduto regionali e nazionali
- Fondi residui PNRR
- Bandi MIMIT, SIMEST, Invitalia per imprese
In pratica: se la tua SRL partecipa a un bando o chiede una Sabatini, la conformità all'obbligo CAT NAT è oggi parte dell'istruttoria. L'esclusione opera anche retroattivamente su bandi vinti se l'inadempimento viene accertato successivamente.
Impossibilità di ristori post-evento
Storicamente lo Stato italiano è intervenuto post-catastrofe con decreti di emergenza e ristori a fondo perduto (terremoto L'Aquila 2009, Emilia 2012, Centro Italia 2016-17, alluvioni Marche 2022 e Romagna 2023). La logica della L. 213/2023 è esattamente invertire questo paradigma: l'onere della copertura passa all'impresa tramite assicurazione obbligatoria, e i futuri ristori statali presupporranno la conformità all'obbligo. Le imprese non assicurate al momento dell'evento sono tendenzialmente escluse dai meccanismi di compensazione.
Sanzioni IVASS alle compagnie inadempienti
La L. 213/2023 impone alle compagnie un obbligo a contrarre: non possono rifiutarsi di fornire una polizza CAT NAT a un'impresa che lo richieda, salvo motivazioni oggettive. L'IVASS sanziona le compagnie violatrici con multe da 100.000 a 500.000 euro. Se hai contattato più compagnie e tutte rifiutano di farti un preventivo, hai materiale per un esposto IVASS.
Da dove partire concretamente
- Recupera il valore di ricostruzione a nuovo del tuo fabbricato. Non è il valore catastale né quello di mercato: serve una perizia o, in alternativa, una stima parametrica basata su tipologia costruttiva, superficie e localizzazione.
- Stima la PAM del tuo immobile indipendentemente dalle compagnie. È il dato di confronto con cui valuti i preventivi. Su catastima ottieni il calcolo in pochi minuti usando solo l'indirizzo e 6-8 campi sulla tipologia edilizia.
- Chiedi almeno tre preventivi a compagnie diverse. Confronta non solo il premio ma anche franchigia, scoperti, massimali per evento, condizioni di Business Interruption (se presente).
- Verifica la conformità al DM 18/2025: somma assicurata adeguata, franchigia ≤ 15%, copertura dei quattro eventi previsti dalla norma.
- Stipula e archivia la polizza. Per la partecipazione a bandi e Sabatini servirà esibirla.
Valuta il rischio del tuo immobile prima di firmare
Catastima calcola la PAM del tuo immobile a partire da indirizzo e tipologia, usando dati pubblici (MPS04 INGV per il sismico, mosaicature ISPRA per alluvione e frana, curve di fragilità ReLUIS). Il PDF è tracciabile fonte per fonte e citabile in sede di trattativa con le compagnie.
Domande frequenti
La mia SRL è davvero obbligata ad avere la polizza catastrofale?
Cosa deve coprire concretamente la polizza?
Cosa rischio se non stipulo la polizza?
Come faccio a capire se il premio che mi propongono è equo?
La franchigia del 15% è negoziabile?
Cosa succede se la mia SRL ha più sedi sparse in Italia?
Sono micro impresa con un solo immobile in affitto. Devo assicurare anch'io?
Disclaimer — Questa pagina ha finalità informative. Le valutazioni di rischio prodotte da catastima sono stime parametriche basate su dati pubblici e non sostituiscono né una perizia asseverata né la consulenza di un broker assicurativo o di un legale. Per decisioni vincolanti su assicurazione, sismabonus, DVR o due diligence rivolgersi a un professionista abilitato.
Riferimenti normativi: L. 213/2023 · L. 78/2025 · DM 18/2025 · D.Lgs. 184/2025 · DL 200/2025 · L. 26/2026. Approfondimenti metodologici: metodologia · come si calcola la PAM · sanzioni mancata polizza CAT NAT.