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Sismabonus 2025-2027: aliquote aggiornate, massimali, chi può usarlo

Pubblicato il · Aggiornato il · Lettura ~8 minuti

Il Sismabonus è la detrazione fiscale italiana per interventi di adeguamento, miglioramento o intervento locale antisismico su immobili esistenti. Nasce con l'art. 16, comma 1-bis, del D.L. 63/2013 (inserito dalla legge di conversione 90/2013) ed è stato riscritto dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016), che ha legato l'aliquota al salto di classe di rischio; i criteri tecnici per la classificazione stanno nel D.M. 58/2017. La Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1 comma 55) ha sostituito le aliquote per classe con un'aliquota fissa per gli anni 2025-2027, e la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1 comma 22) ha esteso al 2026 le aliquote del 2025. Questa guida riassume il quadro aggiornato per il triennio 2025-2027, con i numeri che contano se stai considerando un intervento.

Le aliquote in vigore

Dal 2025 il Sismabonus ha le stesse aliquote di Ecobonus e Bonus Casa, differenziate solo per anno e per uso dell'immobile (comma 1-septies.1 dell'art. 16 D.L. 63/2013). Le aliquote applicabili alle spese per interventi antisismici sostenute dal 1° gennaio 2025 sono:

Beneficiario2025-20262027
Abitazione principale (spesa sostenuta dal proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'unità in cui abita)50%36%
Altri immobili privati (seconda casa, immobile locato)36%30%
Imprese (immobili strumentali, capannoni produttivi, commerciali, ricettivi)36%30%

Tutte le aliquote sono da ripartire in 10 rate annuali di pari importo a partire dall'anno del sostenimento della spesa (obbligo introdotto dall'art. 4-bis del D.L. 39/2024 per le spese dal 2024). Il massimale di spesa ammissibile è di €96.000 per unità immobiliare per ciascun anno.

Dal 1° gennaio 2027 la disciplina passa nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, art. 371, che riprende i commi da 1-bis a 1-septies.1 dell'art. 16 D.L. 63/2013). Le aliquote del 2027 (36% e 30%) restano quelle indicate in tabella.

Cosa è cambiato rispetto al 2023-2024

Due modifiche significative rispetto al regime previgente:

  • Abolita la differenziazione per salto di classe. Per le spese fino al 31 dicembre 2024 l'aliquota variava a seconda che l'intervento producesse il passaggio di una o due classi di rischio sismico (70% e 80%; 75% e 85% sulle parti comuni condominiali). Per le spese 2025-2027 il comma 1-septies.1 prevede una misura fissa «per tutte le tipologie di interventi agevolati»: il salto di classe non cambia più l'aliquota. Restano necessari la classificazione e le asseverazioni del D.M. 58/2017 previste per il Sismabonus.
  • Fine del Superbonus ordinario. Il Sismabonus si può affiancare all'Ecobonus solo su spese distinte: la stessa spesa non dà diritto a due detrazioni, e dal 2025 anche l'Ecobonus ha le stesse aliquote (50% o 36%). Le aliquote maggiorate per interventi congiunti sismici ed energetici sulle parti comuni (80-85%) valevano per le spese fino al 2024. Per i comuni dei crateri sismici di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (eventi del 6 aprile 2009 e dal 24 agosto 2016) resta il Superbonus al 110% per le spese sostenute nel 2026, nei soli casi previsti dall'art. 2, comma 3-ter.1, del D.L. 11/2023 (art. 119, comma 8-ter.1, D.L. 34/2020, inserito dal D.L. 95/2025).

Come si accede: asseverazione tecnica

Per il Sismabonus servono le asseverazioni tecniche previste dall'art. 3 del D.M. 58/2017 (come modificato dai DD.MM. 65/2017, 24/2020 e 329/2020), firmate dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione lavori e del collaudo:

  1. Allegato B (progettista strutturale): dichiara la classe di rischio dello stato di fatto (pre-intervento) e quella conseguibile dopo l'intervento progettato, calcolate con uno dei due metodi delle linee guida — il convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia costruttiva, o il semplificato, solo per edifici in muratura (valutazione preliminare o interventi locali, con passaggio di una sola classe).
  2. Allegato 1 (direttore dei lavori, a ogni stato di avanzamento) e Allegati B-1 e B-2 (direttore dei lavori e collaudatore statico, a fine lavori): attestano la conformità delle opere al progetto depositato. La classe di arrivo non cambia più l'aliquota, ma l'asseverazione resta la documentazione richiesta per la detrazione.

Progetto e asseverazione vanno allegati alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire presentate allo sportello unico, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori (art. 3 D.M. 58/2017).

Esempio numerico: opificio in muratura L'Aquila

Un piccolo stabilimento produttivo in muratura ante-1971 di 180 m² nel centro storico di L'Aquila, classificato in zona OPCM 3274 n. 1. Il proprietario — società di capitali — vuole eseguire un miglioramento sismico (intervento intermedio, né "locale" né "adeguamento" completo) e utilizzare il Sismabonus.

Costo intervento (stima perito)
72 000 €
Massimale Sismabonus
96 000 € → coperto
Aliquota 2026 (impresa)
36%
Detrazione totale
25 920 €
Rata annuale (10 anni)
2 592 €/anno
Costo netto a carico
46 080 €

La detrazione si recupera in 10 rate annuali da €2 592 ciascuna, in detrazione dall'IRES (non dall'IRAP). La rata si recupera per intero solo se l'imposta annua supera €2 592; la parte incapiente non può essere ceduta (cessione del credito e sconto in fattura sono bloccati dal D.L. 11/2023 per gli interventi avviati dal 17 febbraio 2023, e il D.L. 39/2024 ha chiuso dal 30 marzo 2024 le eccezioni residue).

Quando conviene: il ruolo del payback

Il Sismabonus riduce il costo del cantiere ma non lo azzera. Il recupero economico dell'intervento dipende dalla Perdita Annuale Media (PAM) evitata grazie all'intervento:

payback (anni) = (costo − detrazione) / ΔPAM_annuo_€

Per l'esempio dell'opificio sopra, con PAM pre = 0.85% e PAM post-miglioramento = 0.47% (moltiplicatore 0.55), il ΔPAM annuo su un valore di ricostruzione di €270 000 è circa €1 030/anno. Il payback risulta ~45 anni, lungo ma plausibile per un immobile storico in zona 1 — gli effetti dell'intervento sul valore non monetario (riduzione del rischio infortuni ai dipendenti, allineamento al DVR, tenuta del valore immobiliare) sono quelli che pesano di più nel business case completo.

Cosa calcola catastima

Nel pannello /check, se abiliti la sezione "Simulazione what-if mitigazione" (disponibile con codice premium), catastima calcola automaticamente:

  • il PAM post-intervento stimato (moltiplicatore proprietario);
  • il costo dell'intervento in €/m² basato su PUC 2022 + letteratura italiana;
  • l'aliquota Sismabonus applicabile al tuo caso specifico (abitazione principale / altro / impresa, per anno);
  • la detrazione massima ottenibile entro il massimale €96 000;
  • il payback annuo sul solo risparmio PAM.

Il PDF generato include una sezione dedicata al what-if con tabella pre/post, costo netto, dettaglio aliquota, e un disclaimer tecnico che ricorda che la stima è di screening preliminare — per l'asseverazione D.M. 58/2017 serve un tecnico abilitato.

Errori comuni da evitare

  • Pensare che il Sismabonus copra tutto l'intervento. Anche al 50% (abitazione principale) il contribuente anticipa il 100% e recupera la metà in 10 anni. Serve pianificazione finanziaria.
  • Non considerare che l'aliquota scende nel 2027. L'aliquota dipende dall'anno in cui la spesa è sostenuta: per un'impresa, pagare i lavori nel 2026 o nel 2027 fa la differenza tra 36% e 30% sull'imposta recuperabile.
  • Ignorare la cumulabilità con Ecobonus. Se l'intervento sismico comporta anche efficientamento energetico (es. cappotto esterno con rinforzo strutturale), si può sommare l'Ecobonus. I conteggi vanno fatti su doppia quota-parte con un commercialista abilitato.
  • Confondere Sismabonus con il Bonus Casa "50%" delle ristrutturazioni. Sono due detrazioni distinte, non cumulabili sulle stesse opere. Il Sismabonus richiede asseverazione tecnica; il Bonus Casa no.

Riferimenti normativi

  • D.M. 58/2017 — Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni (Allegato A) e modelli di asseverazione (Allegati B, B-1, B-2 e 1), come modificato dai DD.MM. 7 marzo 2017 n. 65, 9 gennaio 2020 n. 24 e 6 agosto 2020 n. 329
  • NTC 2018 Capitolo 8 — Costruzioni esistenti (definizioni di intervento locale, miglioramento, adeguamento)
  • D.L. 4 giugno 2013, n. 63, art. 16, commi da 1-bis a 1-septies.1 — Sismabonus
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio 2025), art. 1, comma 55 — aliquota fissa 2025-2027 (comma 1-septies.1)
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio 2026), art. 1, comma 22 — aliquote 2025 estese al 2026
  • D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 — nuovo testo unico delle imposte sui redditi, art. 371 (Sismabonus), applicabile dal 1° gennaio 2027
  • D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 e D.L. 29 marzo 2024, n. 39 — stop a sconto in fattura e cessione del credito; art. 4-bis D.L. 39/2024 per la ripartizione in 10 quote
  • D.L. 34/2020, art. 119, comma 8-ter.1 — Superbonus 110% nei crateri sismici per il 2026

Disclaimer. Questa pagina è un riassunto divulgativo con finalità informative. Per la valutazione fiscale del tuo caso specifico rivolgiti al tuo commercialista. Per l'asseverazione tecnica D.M. 58/2017 è necessario un ingegnere o architetto abilitato.